Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 68
((In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonche' per indennizzi)) . Detta somma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versata all'Amministrazione delle ferrovie in ragione di lire 6.000 milioni e di lire 8.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1967 e 1968.