Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 67
E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per provvedere alla ricostituzione dei registri di stato civile depositati presso gli archivi ((degli Uffici giudiziari)) , che sono andati distrutti o smarriti.