Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 53
Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per L'anno 1966 per provvedere ai seguenti interventi: 1) assegnazione alle Universita' ed agli Istituti universitari per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico L. 400 milioni; per lavori edilizi di riattamento L. 500 milioni. I Consigli di amministrazione delle Universita' e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'articolo 51 dei testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo I, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche; 2) assegnazione agli Istituti di istruzione artistica per lavori di riattamento dei locali, per la ricostituzione ed il riassetto dei materiale didattico ed artistico lire 100 milioni; 3) spese e contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico ed artistico L. 1.700 milioni. I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichita', anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 . Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziate dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 , limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 , ed il limite di spesa stabilito dallo articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811 . Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dalla approvazione del progetto. A favore dei funzionari titolari delle sopraindicate Soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, ordini di accreditamento nel limite massimo di L. 200 milioni per ciascun ordine per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dal presente decreto; 4) spese e contributi per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale, L. 600 milioni. ((In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Firenze e il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859)) . Per la esecuzione dei lavori in economia, di cui all'art. I del regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539 , puo' prescindersi dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 2 dello stesso regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539 ; ((5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalita' stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni. Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47)) . 6) spese e contributi per il riattamento e l'adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonche' per l'arredamento delle scuole medesime L. 500 milioni.