Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 2
Per provvedere al lavori previsti dall' art. 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000, per l'anno finanziario 1966.
Per provvedere al lavori previsti dall' art. 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000, per l'anno finanziario 1966.