Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 52
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7 COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7)) La misura dei contributo e determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dello incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo. Per gli effetti di cui ai precedenti commi, e' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.