Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 46
((La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potra' essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese danneggiate)) . Alle operazioni di finanziamento di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 27 ottobre 1950, n. 910 .