Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 47
I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attivita' delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968. (7) ((9))
--------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 22 dicembre 1968, n. 1240 , convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alla data del 31 dicembre 1969 e' prorogato il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall' articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 26 novembre 1969, n. 833 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine stabilito dall' articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , prorogato con l' articolo 1 della legge 12 febbraio 1969, n. 4 , di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1971".