Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 45
((E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1967 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da erogare in sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate. La erogazione di detti premi e sussidi sara' effettuata in base a criteri per la cui fissazione sara' sentito il Comitato centrale per l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese artigiane, a favore delle quali verranno concessi il premio o il sussidio di cui sopra. I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale)) .