Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 44
Le provvidenze previste dagli articoli 27 e seguenti per le imprese industriali, commerciali ed artigiane sostituiscono quelle di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e successive modificazioni. Per le case di cura private e per le farmacie, ai fini dell'applicazione ((degli articoli 27 e 34,)) l'esistenza e l'entita' dei danni relativi alle attrezzature ed ai materiali sanitari sono attestate, con dichiarazione del medico provinciale.