Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 43
I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passivita' derivanti da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso, con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalita' aziendali. (8) (10a)(11) (12) (13) ((13b))
-------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1233 , convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all' art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970". Il medesimo decreto-legge ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all' articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971". ----------------- AGGIORNAMENTO (10a) Il D.L. 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 1972, n. 734 ha disposto (con l'art. 31, comma 5) che "Le scadenze indicate all' articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974". --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1973, n. 205 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Le scadenze indicate nell' art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975". --------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 22 gennaio 1973, n. 2 , convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n. 36 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Le scadenze indicate nell' art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975". -------------- AGGIORNAMENTO (13) Il. D.L. 21 settembre 1973, n. 564 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1973, n. 731 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Le scadenze indicate nell' art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975". ----------------- AGGIORNAMENTO (13b) Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall' articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978".