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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

((I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltrecho' per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passivita' derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si e verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale. Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessita' di gestione, nonche' per l'estinzione delle passivita' onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni. I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario alla estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine e del bestiame perduto. Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento. I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati a esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa cui fondo interbancario di cui al comma precedente)) . La garanzia del fondo interbancario formera' oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al Successivo articolo 25, incrementato dalle disponibilita' derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . ((Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso siatale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo dei prestito richiesto non superi lire 30 milioni. Le disposizioni di cui al precedente comma ai applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto)) .