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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 59

In KraftAmtlicher Text

Nelle Province indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966, emanato ai sensi dell' art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 ((nonche' nelle province di Gorizia, Latina e Nuoro)) , possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle Amministrazioni comunali e ad altri Enti pubblici. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio. In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste. L'istituzione dei singoli cantieri e' disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.