Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 6
Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passivita' determinatesi nelle rispettive gestioni in conseguenza delle disposizioni della presente legge. Negli stessi o con altri decreti, sono stabilite le modalita' e i tempi per la restituzione alla gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.