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Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 · Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 — Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonche' proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari

Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , gia' prorogate al 30 giugno 1965 e al 31 marzo 1966, rispettivamente dall' art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , e dall' art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , sono ulteriormente prorogate fino ai 31 dicembre 1966.