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Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 · Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 — Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonche' proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari

Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Con effetto dal 1 aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennita' giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall' art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237 , e' elevata a lire quattrocento. Ai lavoratori agricoli, per l'annata gia' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento di cui al comma precedente spetta per la meta' dei giorni di disoccupazione indennizzabile. Agli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini che beneficiano del prolungamento a 360 giorni del periodo massimo per il quale puo' essere corrisposta la indennita' di disoccupazione, l'aumento di cui al primo comma spetta per la parte del periodo indennizzabile non eccedente i 270 giorni. Le prestazioni a carico di Amministrazioni statali, il cui importo e' parificato per legge a quello della indennita' giornaliera di disoccupazione, non subiscono modifiche per effetto delle disposizioni del presente articolo. ((2))

---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha disposto (con l'art. 13) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione, di cui all' art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310 , ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800."