Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 4
I trattamenti prorogati ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 del presente decreto-legge cessano in ogni caso con la data del 30 giugno 1967.
I trattamenti prorogati ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 del presente decreto-legge cessano in ogni caso con la data del 30 giugno 1967.