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Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 · Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 — Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonche' proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari

Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I trattamenti prorogati ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 del presente decreto-legge cessano in ogni caso con la data del 30 giugno 1967.