Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 3
Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dall' art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 , convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 , per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall' art. 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , per le altre categorie di lavoratori ad eccezione di quelli agricoli, entrambi prorogati dall' articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833 , sono applicati anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 10 luglio 1966 al 31 dicembre 1966. Per i lavoratori agricoli rimane fermo il trattamento di cui all'ultimo comma dell' art. 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833 .
Verweist auf
- Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 2
- Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 4
- Decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129 Art. 46