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Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 · Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 — Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti

Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

((Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 l'imposta e' dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato all'acquirente per i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso, in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre milioni e oltre. Per i prezzi intermedi l'aliquota e' stabilita in base alla seguente formula: P a = ---- + 3 25 dove "a" indica l'aliquota e "P" il prezzo espresso in decine di migliaia di lire. Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire dicecimila. L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni)) . ((1))

-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".