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Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 · Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 — Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti

Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

((Per i prodotti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, sia nazionali che di provenienza estera, l'imposta e' dovuta nella misura risultante dalla seguente formula: I = P² + 1.500 i² + 0,01 c² dove "I" indica l'importo dell'imposta dovuta, "P" il prezzo di listino di vendita in Italia espresso in decine di migliaia, "i" l'ingombro espresso in metri quadrati e "c" la cilindrata complessiva espressa in centimetri cubici. Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura. Il numero che esprime l'ingombro, quando non sia multiplo di 0,10, e' arrotondato al multiplo di 0,10 immediatamente superiore; il numero che esprime la cilindrata in centimetri cubici, quando non sia un intero multiplo di dieci, e' arrotondato al numero intero multiplo di 10 immediatamente superiore e il prezzo, quando non e' multiplo di diecimila, e' arrotondato al multiplo di diecimila immediatamente superiore. L'imposta e' dovuta secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni ed e' corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, ai termini dell'articolo 6 n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprieta' delle autovetture. Essa non puo', in alcun caso, essere inferiore al 5 per cento ne' superiore al 15 per cento del prezzo di listino in Italia al netto dell'I.G.E.)) ((1))

-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".