Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 Art. 4
Non sono soggetti all'imposta gli acquisti del prodotti di cui al precedente art. 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali auto nome.
Non sono soggetti all'imposta gli acquisti del prodotti di cui al precedente art. 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali auto nome.