Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 23
Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 in recipienti privi di contrassegno o muniti di contrassegni irregolari o irregolarmente applicati e' punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti suddetti. La multa non puo' essere in nessun caso inferiore a L. 50.000.