Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 15
Il diritto della Finanza alla percezione della imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento. Qualora il mancato pagamento totale o parziale del tributo abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.