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Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 · Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 — Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi

Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

Il diritto della Finanza alla percezione della imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento. Qualora il mancato pagamento totale o parziale del tributo abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.