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Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 · Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 — Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi

Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non e' valido se non e' preceduto dal versamento delle somme richieste. ((2)) Contro l'ingiunzione puo' farsi opposizione nel termine perentorio di giorni quindici dalla data della eseguita notificazione.

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-10 giugno 1969, n. 100 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1969, n. 152), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 14, secondo comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069 , convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi)."