Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 12
Sui prodotti di cui all'art. 1, esportati all'estero direttamente dalla fabbrica e' abbonata l'imposta di fabbricazione. Il loro trasporto dalla fabbrica produttrice alla dogana di uscita, deve avvenire con il vincolo della bolletta di cauzione da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale e' affidata la vigilanza della fabbrica. L'abbuono dell'imposta viene accordato appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova e' costituita esclusivamente dalla esibizione della speciale bolletta originale di esportazione munita delle attestazioni degli agenti di Finanza a norma delle disposizioni in vigore. Il diritto all'abbuono dell'imposta si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione.