Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2012, n. 54 Art. 4Opposizione
1. L' articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' sostituito dal seguente: "Art. 91. (Opposizione) 1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.".
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 , come sostituito dal presente decreto: «Art. 91. (Opposizione) - 1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2012, n. 54 Art. 91