Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2012, n. 54 Art. 3Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome
1. All' articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.".
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'art. 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 , come modificato dal presente decreto: «Art. 90. (Affissione) - 1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso. 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2012, n. 54 Art. 90