Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2012, n. 54 Art. 5Decreto di concessione del prefetto
1. L' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' sostituito dal seguente: "Art. 92. (Decreto di concessione del prefetto) 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 , come sostituito dal presente decreto: «Art. 92. (Decreto di concessione del prefetto) - 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata, nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2012, n. 54 Art. 92