Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 3Modifiche agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale".
2. All' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale".
3. All' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale".
Note all'art. 3: Si riporta il testo degli articolo 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 , come modificati dal presente decreto: "Art. 6. (Rilascio dell'autorizzazione alla produzione) - 1. La Direzione generale, accertata la sussistenza dell'idoneita' dell'impianto alla produzione adotta le proprie determinazioni entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Nel caso in cui il richiedente e' invitato a regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 1 e' sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa da parte della Direzione generale. 3. Il decreto di autorizzazione deve contenere: a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e la sede legale, se si tratta di societa'; b) la sede dello stabilimento; c) i tipi di formulazione per i quali lo stabilimento e' stato ritenuto idoneo; d) nome e cognome del laureato o dei laureati responsabili di cui all'articolo 5; e) le condizioni particolari alle quali viene eventualmente vincolata l'autorizzazione; f) ogni altra indicazione che, a seconda del caso di specie, sia espressamente richiesta. 4. Ogni variazione di sede dello stabilimento comporta una nuova autorizzazione. 5. L'autorizzazione alla produzione si estende anche al commercio ed alla vendita, mentre non si estende ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari che non siano stati registrati. 6. Al produttore di coadiuvanti di prodotti fitosanitari per conto terzi, titolari della registrazione, e' vietato qualunque atto di commercio e vendita di tali prodotti. " "Art. 7. (Modifica dell'autorizzazione) - 1. E' presentata istanza alla Direzione generale per ogni modifica delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione. 2. La Direzione generale modifica l'autorizzazione alla produzione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, se le modifiche riguardano la variazione nella nomina del direttore tecnico, ovvero il nome, la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione. " "Art. 8. (Revoca dell'autorizzazione) - 1. La Direzione generale, qualora accerti la sopravvenuta carenza delle condizioni in base alle quali e' stata concessa l'autorizzazione alla produzione, anche alla luce di nuove conoscenze scientifiche, diffida il titolare dell'autorizzazione, indicando il termine per la regolarizzazione. 2. Decorso inutilmente tale termine, la Direzione generale emana, nei successivi trenta giorni, il decreto di revoca, che e' notificato al titolare dell'autorizzazione.".
Verweist auf
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 20
- Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 41
- Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 59