Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 11Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. All' articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale".
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 , come modificato dal presente decreto: "Art. 16. (Autorizzazione di coadiuvanti uguali) - 1. L'autorizzazione e' rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 per coadiuvanti uguali ad altri gia' autorizzati, purche' nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti: a) il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di riferimento; b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento. 3. La Direzione generale rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza. 4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.".