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Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 — Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (12G0075)

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 16Modifica all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , le parole: "di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 1107/2009".

2. All' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , comma 2, le parole: " articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 " sono sostituite dalle seguenti: "articolo 54, comma 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009".

Note all'art. 16: Si riporta il testo dell' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 , come modificato dal presente decreto: "Art. 37. (Sperimentazione dei Servizi fitosanitari regionali e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione) -1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 1107/2009, i Servizi fitosanitari regionali e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione possono richiedere al Ministero il riconoscimento al fine di condurre prove ed esperimenti con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, esclusivamente allo scopo di predisporre linee tecniche di difesa integrata e non a fini autorizzativi, in attuazione di provvedimenti legislativi regionali, statali o comunitari recanti norme in materia di assistenza tecnica, valorizzazione delle produzioni agricole ed applicazione di programmi agro-ambientali. 2. In attuazione dell' articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE , il Ministero concede il riconoscimento ai Servizi fitosanitari regionali e agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione che ne facciano richiesta, ai sensi del comma 1, con provvedimento da adottare di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni in cui le prove e gli esperimenti devono essere effettuati. I Servizi e gli enti riconosciuti di cui al presente comma, non sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 1107/2009.".