Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 10Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. All' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
b) al comma 2, dopo la parola: "copia," sono inserite le seguenti: "e' presentata secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza, disponibili sul portale del Ministero della salute e".
c) al comma 5, le parole: "dal Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione generale";
d) al comma 6, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale".
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 , come modificato dal presente decreto: "Art. 15. (Autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari) - 1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, come coadiuvanti di prodotti fitosanitari, dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ai fini della loro registrazione, e' presentata alla Direzione generale, che richiede il parere dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dal suo ricevimento. 2. La domanda, redatta in duplice copia, e' presentata secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza, disponibili sul portale del Ministero della salute e deve contenere: a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede legale o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa', nonche' gli estremi dell'autorizzazi