Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 4Disposizioni in materia di personale militare
1. Al libro quarto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 575, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso e' rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.»;
b) all'articolo 582, comma 1: 1) alla lettera e): 1.1) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 1.2) al numero 4), la parola: «sistemiche» e' sostituita dalle seguenti: «e le vascoliti»; 2) alla lettera l): 2.1) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 2.2) al numero 6), le parole: «altre» e «quelle» sono soppresse; 2.3) al numero 7), la parola: «o» e' sostituita dalla seguente: «e»; 3) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 4) alla lettera r): 4.1) il numero 11) e' abrogato; 4.2) il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12) i disturbi di personalita' (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalita'), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 4.3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 4.4) il numero 14) e' sostituito dal seguente: «14) i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 5) alla lettera t), numero 2), le parole: «maggiore di 65 dB» sono sostituite dalle seguenti: «uguale o maggiore di 50dB»:
c) all'articolo 598, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.»;
d) all'articolo 601: l ) al comma 4, lettera a), numero 2), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»; 2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialita'.»;
e) all'articolo 610, comma 2, il numero: «609» e' sostituito dal seguente: «601»;
f) all'articolo 623: 1) al comma l , dopo le parole: «corso pluritematico,», sono inserite le seguenti: «se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito,»; 2) al comma 2: 2.1) le parole: «, propedeutico al corso pluritematico,» sono soppresse; 2.2) le parole: «a livello di brigata o livello equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice»; 3) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;»;
g) all'articolo 624, comma l : 1) le parole: «appartenenti ai ruoli normali» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore»; 2) dopo le parole: «dell'avanzamento», sono inserite le seguenti: «previsti per il grado di capitano»;
h) all'articolo 625, comma 1, il numero: «617» e' sostituito dal seguente: «639»;
i) all'articolo 629, comma 2, il numero: «618» e' sostituito dal seguente: «628»;
l) all'articolo 631: 1) al comma l; 1.1) dopo le parole: «ufficiali frequentatori», sono inserite le seguenti: «che hanno superato l'esame finale»; 1.2) dopo le parole: «punteggi conseguiti», sono inserite le seguenti: «risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e' rilasciato il relativo diploma.»;
m) all'articolo 632, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «l. Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.»;
n) all'articolo 639: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma l lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.»; 2) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma l;»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»:
o) l'articolo 679 e' sostituito dal seguente: «Art. 679 (Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale. 3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorita', sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorita' di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianita' di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria: a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo. 4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.»;
p) all'articolo 685, comma 1, lettera h), numero 1), le parole: «dal regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1462 del codice»;
q) nel modello 'C' di cui al comma 4 dell'articolo 689, le parole: «della legge 1034/71 » sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo , approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010 »;
r) all'articolo 695, comma 1, le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, del codice»;
s) nei modelli 'A' e 'B' di cui all'articolo 698, comma 1, le parole: «della legge n. 1034 del 1971 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010 »;
t) all'articolo 704, comma 1, le parole: «nel regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»;
u) all'articolo 710, comma 4, le parole: «annessi al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «previsti con decreto del Ministro della difesa»;
v) all'articolo 724, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.»;
z) all'articolo 748: 1) al comma 1, e' aggiunto. in fine, il seguente periodo: «Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»; 3) al comma 3, le parole: « la malattia da cui il militare e' affetto e» sono soppresse;
aa) all'articolo 751, comma 1, lettera a), numero 12), le parole: «del regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa disciplinare»;
bb) all'articolo 761, comma 2, lettera i), le parole: «dal regolamento di disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»;
cc) all'articolo 767, comma 3, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
dd) all'articolo 785, comma 2, lettera b), le parole: «guerra;» sono sostituite dalle seguenti: «guerra.»;
ee) all'articolo 796, comma 1, lettera a), la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «della»;
ff) alla rubrica dell'articolo 837, dopo la parola: «Concessione», e' inserita la seguente: «ripetuta»;
gg) l'articolo 842 e' sostituito dal seguente: «Art. 842 (Concessione e norma di rinvio). 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando e' concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo.»;
hh) all'articolo 844, comma 2, il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «10»;
ii) all'articolo 846, il comma l e' sostituito dal seguente: «1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa dal Ministero della difesa per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonche' dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.»;
ll) all'articolo 850, comma l, le parole: «all'articolo 851, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;
mm) dopo l'articolo 861, e' inserito il seguente: «Art. 861-bis (Distintivo d'onore dei Volontari della liberta'). - 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della liberta' per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, e' concesso in conformita' al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350 .»;
nn) all'articolo 862, comma 4, le parole: «competente ministro o comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale»;
oo) all'articolo 932, comma 1, le parole: « , comma 5, » sono soppresse;
pp) all'articolo 953: 1) al comma l: 1.1) le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «primi marescialli o corrispondenti»; 1.2) le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»; 2) al comma 2, le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»;
qq) all'articolo 954, comma 3, lettera b), la parola: «ai» e' sostituita dalla seguente: «di»;
rr) all'articolo 959: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957 e»; 1.2) alla lettera a), le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei»; 1.3) alla lettera b), le parole: «gli atleti da reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento»; 2) al comma 2, lettera d), le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957, comma 4, e».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 575 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 575 (Giuramento). - 1. (Omissis). 2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo. Esso e' rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 582 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 582 (Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare). - 1. Sono causa di non idoneita' al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermita': a) - d) (Omissis); e) Immunoallergologia: 1) l'asma bronchiale allergica e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le connettiviti e le vascoliti; f) - i) (Omissis); l) Apparato cardiovascolare: 1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; 2) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie; trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione; 5) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; 6) le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 7) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare e i disturbi del circolo venoso profondo; 8) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso e i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 9) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; m) - o) (Omissis); p) Apparato urogenitale: 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, e dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; q) (Omissis); r) Psichiatria: 1) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purche' tale da pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita' relazionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) i disturbi del controllo degli impulsi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) i disturbi dell'adattamento, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le parafilie e i disturbi dell'identita' di genere, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 5) i disturbi della comunicazione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 6) i disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 7) i disturbi delle funzioni evacuative, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 8) i disturbi del sonno, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 9) i disturbi della condotta alimentare, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 10) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 11) (abrogato). 12) i disturbi di personalita' (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalita'), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 14) i disturbi psicotici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; s) (Omissis); t) Otorinolaringoiatria: 1) le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando sono deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), uguale o maggiore di 50dB, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 5) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; u) - z) (Omissis); 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 598 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 598 (Rinvio al corso successivo). - 1. Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall' articolo 615, i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneita' di cui all' articolo 596, purche' idonei in attitudine militare e professionale. I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3. 2. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'art. 601 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 601 (Graduatorie di merito). - 1. - 3. (Omissis). 4. I frequentatori sono iscritti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine: a) idonei che hanno superato tutti gli esami previsti dai piani di studio in prima sessione, anche se ammessi: 1) a ripetere l'anno di corso ai sensi dell'articolo 598, comma 3; 2) a sostenere altra sessione di esami ai sensi dell'articolo 597, comma 1, lettera c); 3) a sostenere la sessione straordinaria di cui all'articolo 597, comma 4; b) - c) (Omissis). 5. - 7. (Omissis). 8. Per i frequentatori delle accademie sono formate distinte graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza. Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialita'.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 610 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 610 (Esami finali). - 1. (Omissis). 2. Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito e' formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 601. - Si riporta il testo dell'art. 623 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 623 (Generalita'). - 1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano sono previsti il corso di Stato maggiore e il corso pluritematico, se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, di durata complessiva non superiore a un anno accademico. 2. Il corso di Stato maggiore e' inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice. 3. Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di: a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice; b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari; c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 624 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 624 (Partecipazione al corso di Stato maggiore). - 1. Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento previsti per il grado di capitano e, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 625 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 625 (Partecipazione al corso pluritematico). - 1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalita' stabilite dall' articolo 639, gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di Stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 629 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 629 (Esame finale). - 1. (Omissis). 2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo 628. 3. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 631 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 631 (Graduatoria). - 1. Al termine del corso di Stato maggiore e' formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori che hanno superato l'esame finale, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito nell'esame finale. 2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e' rilasciato il relativo diploma.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 632 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 632 (Rinvio e dimissione). - 1. Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare. 2. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 639 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 639 (Modalita' di ammissione). - 1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30. 2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano: a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma 1; b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio. 3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.». - Si riporta il testo dell'art. 679 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 679 (Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice. 2. (Omissis). 3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorita', sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorita' di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianita' di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria: a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo. 4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera h), numero 1), dell'art. 685 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 685 (Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate). - 1. Gli eventi di interesse matricolare per le Forze armate sono cosi' individuati per gruppi: a) - g) (Omissis); h) ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente: 1) le ricompense morali previste dall'articolo 1462 del codice, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione; 2) le onorificenze e altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell'autorita' concedente, della data dell'eventuale perdita; 3) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell'eventuale revoca; i) - q) (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 695 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 695 (Accesso alla documentazione caratteristica). - 1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del codice. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 704 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 704 (Qualita' morali, di carattere e fisiche). - 1. Le qualita' morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati con normativa disciplinare nella e rapportato sempre alla realta' sociale dello specifico periodo storico. Sono altresi' considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 710 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 710 (Procedimento di votazione. Processo verbale). - 1. - 3. (Omissis). 4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneita' all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneita' all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalita' stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attivita' collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati previsti con decreto del Ministro della difesa. 5. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 724 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 724 (Osservanza di doveri ulteriori). - 1. (Omissis). 2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma 1, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 748 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 748 (Comunicazioni dei militari). - 1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando il luogo in cui si trova ricoverato. 4. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera a), numero 12), dell'art. 751 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 751 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore). - 1. Possono essere puniti con la consegna di rigore: a) i seguenti specifici comportamenti: 1) -11) (Omissis); 12) svolgimento di attivita' sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e' prevista l'integrale applicazione della normativa disciplinare (articolo 2042 del codice); 13) - 55) (Omissis); b) (Omissis). 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2, lettera i), dell'art. 761 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 761 (Responsabilita' e compiti specifici dei sottufficiali). - 1. (Omissis). 2. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilita' previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia: a) - h) (Omissis); i) hanno autorita' funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico e hanno l'autorita' conferita con normativa disciplinare su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 767 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 767 (Funzionamento del Consiglio). - 1. - 2. (Omissis). 3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre componenti del Consiglio, compreso il presidente. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2, lettera b), dell'art. 785 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 785 (Ambito di applicazione). - 1. (Omissis). 2. Le distinzioni onorifiche di guerra alle quali sono applicabili le disposizioni della presente sezione sono: a) il distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra; b) la croce al merito di guerra.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 796 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 796 (Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione). - 1. Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorita' giudiziaria comunica ai ministri competenti: a) copia della relativa sentenza; b) le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.». - Si riporta il testo della rubrica dell'art. 837 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 837 (Concessione ripetuta). - 1. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 842 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 842 (Concessione e norma di rinvio). - 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando e' concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo .». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 844 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 844 (Presupposti). - 1. (Omissis). 2. Essa e', inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 10 anni per la medaglia di 3° grado. 3. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 846 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 846 (Provvedimento di conferimento). - 1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa dal Ministero della difesa, per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonche' dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 850 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 850 (Presupposti). - 1. La medaglia di lunga navigazione aerea e' conferita ai militari di qualunque grado, in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui al comma 4, che hanno compiuto globalmente, anche in piu' riprese: a) 20 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 1° grado; b) 15 anni per la medaglia di 2° grado; c) 10 anni per la medaglia di 3° grado. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 861-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 : «Art. 861-bis (Distintivo d'onore dei Volontari della liberta'). - 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della liberta' per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, e' concesso in conformita' al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350 .». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 862 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 862 (Distintivo d'onore per mutilati in servizio). - 1. - 3. (Omissis). 4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 932 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 932 (Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza). - 1. Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1478 del codice, devono comunicarlo all'autorita' richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorita' provvede senza attendere il parere.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 953 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 953 (Nomina degli orchestrali e dell'archivista). - 1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati primi marescialli o corrispondenti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata, se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall' articolo 1515 del codice. 2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista e' nominato maresciallo ordinario del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda. 3. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 954 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 954 (Formazione). - 1. - 2. (Omissis). 3. Il personale della banda puo' essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell' articolo 955, commi 1, 2 e 4, previa frequenza: a) di un corso di aggiornamento analogo al corso applicativo previsto per gli ufficiali dei rispettivi ruoli speciali, per il Maestro direttore e il Maestro vice direttore; b) di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a sei mesi analogo a quello previsto per i marescialli reclutati tramite i rispettivi concorsi interni, per gli orchestrali e l'archivista. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 959 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 959 (Bandi di concorso). - 1. I concorsi di cui agli articoli 957 e 958, sono indetti: a) con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per il reclutamento nei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per il reclutamento nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri. 2. Nei bandi di concorso sono indicati: a) - c) (Omissis); d) la durata e le modalita' di svolgimento dei rispettivi corsi di cui agli articoli 957, comma 4, e 958, comma 5; e) - f) (Omissis). 3. - 5. (Omissis).».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 575
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 582
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 598
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 601
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 610
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 623
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 624
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 625
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 629
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 631
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 632
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 639
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 679
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 685
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 695
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 704
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 710
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 724
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 748
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 751
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 761
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 767
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 785
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 796
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 837
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 842
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 844
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 846
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 850
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 861
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 862
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 932
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 953
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 954
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 959