Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 3Disposizioni in materia di amministrazione e contabilita'
1. Al libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 450 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.»;
b) all'articolo 451, comma 7, le parole: « del comparto amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: « dell'Arma stessa»;
c) al comma 1 dell'articolo 459 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita' e le cadenze temporali di cui all'articolo 457. »;
d) all'articolo 463, comma l , lettera b), le parole: «l'ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della difesa»;
e) all'articolo 485, comma 1, lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.»;
f) all'articolo 505, comma 6, dopo la parola: «Se» e' inserita la seguente: «non»;
g) all'articolo 515, comma 1, dopo le parole: «Forza armata o interforze» sono inserite le seguenti: « , anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato 'sistema SEC', secondo istruzioni unitarie adottate con le modalita' di cui all'articolo 446, comma 4»;
h) all'articolo 519, comma 1: 1) al secondo periodo, dopo le parole: « estremi di codificazione», sono inserite le seguenti: « e secondo i criteri del sistema SEC»; 2) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini logistici», sono inserite le seguenti: « e della contabilita' economico-analitica»;
i) all'articolo 520, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario, nonche' con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012: a) e' indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto; b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data; c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori; d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci 'attrezzature e macchinari per altri usi specifici' e 'altri beni mobili e arredi per uso specifico', nonche' alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6; e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, e' utilizzato il metodo contabile 'primo entrato, primo uscito' (F.I.F.O. - first in first out), di cui all' articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile ; f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non e' possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, ne' dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.»;
l) all'articolo 529, comma 7, la parola: «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
m) agli articoli 531, comma 5, e 534, comma 5, le parole: «a ordinamento militare» sono soppresse;
n) all'articolo 569: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni delle permute»; 2) il comma 1 e' abrogato; 3) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «l . Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:»;
o) all'articolo 573, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 450 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 450 (Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza). - 1. Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attivita' logistico-amministrative dell'unita' organica o del complesso di unita' organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto. Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 451 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 451 (Organi della gestione amministrativa e competenze). - 1. - 6. (Omissis). 7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma stessa. 8. - 9. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 459 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 459 (Paga e indennita' dei militari di truppa). - 1. Ai militari di truppa, la paga e le altre indennita' sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non e' accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita' e le cadenze temporali di cui all'articolo 457. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 463 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 463 (Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale). - 1. Ai fini della presente sezione: a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative; b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia; c) sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 485 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: « Art. 485 (Partecipanti). - 1. Alle mense di servizio partecipano: a) personale militare e dipendenti civili facenti parte delle unita' organiche presso le quali le mense sono costituite; b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unita' ove e' costituita la mensa; c) personale militare e civile in servizio alle mense; d) personale del Corpo della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza. Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 505 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: « Art. 505 (Atti del cassiere). - 1. - 5. (Omissis). 6. Se non e' possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilita' della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all' articolo 503, comma 3. 7. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 515 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 515 (Disposizioni generali sulla gestione dei materiali). - 1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze, anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96 e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «sistema SEC», secondo istruzioni unitarie adottate con le modalita' di cui all'articolo 446, comma 4. Essa comprende le funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione; b) - f) (Omissis). 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 519 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 519 (Scritture contabili). - 1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione e secondo i criteri del sistema SEC. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici e della contabilita' economico-analitica. Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 520 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 520 (Classificazione e codificazione dei materiali). - 1. - 7. (Omissis). 8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario, nonche' con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012: a) e' indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto; b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data; c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori; d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci «attrezzature e macchinari per altri usi specifici» e «altri beni mobili e arredi per uso specifico», nonche' alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6; e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, e' utilizzato il metodo contabile «primo entrato, primo uscito» (F.I.F.O. - first in first out), di cui all' articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile ; f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non e' possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, ne' dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO. 9. - 11. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 529 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 529 (Scuole militari). - 1. - 6. (Omissis). 7. Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi dalla data del compimento del sedicesimo anno di eta', nelle seguenti misure, in vigore dal 1° luglio 2009: a) - c) (Omissis). 8. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 531 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 531 (Organizzazione penitenziaria militare). - 1. - 4. (Omissis). Al personale appartenente alle Forze di polizia detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonche' quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che e' sostituita da oggetti di corredo personali.». -Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 534 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 534 (Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali). - 1. - 4. (Omissis). 5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all' articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia, da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.». - Si riporta il testo dell'art. 569 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 569 (Condizioni delle permute). - 1. (abrogato). 2. Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni: a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria; b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 573 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 573 (Autorita' competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare). - 1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili ed infrastrutture in uso al Ministero della difesa. 2. (Omissis).».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 450
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 451
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 459
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 463
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 485
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 505
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 515
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 519
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 520
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 529
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 531
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 534
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 569
- Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 573