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Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. 40 — Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0059)

Decreto del presidente della repubblica 24 febbraio 2012, n. Art. 5Disposizioni in materia di docenti civili

In KraftAmtlicher Text

1. Al libro quinto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 968: 1) all'alinea del comma l: 1.1) le parole: «Ministero della difesa su proposta del» sono soppresse; 1.2) dopo le parole: «ente interessato» sono inserite le seguenti: «in esito alla procedura di cui al comma 3»; 2) al comma 4, le parole: «provvedera' alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565»;

b) all'articolo 974, comma 3: 1) la parola: «Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»; 2) le parole: «trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «procedura negoziata».

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 968 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 968 (Criteri per la scelta del personale civile insegnante). - 1. Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato in esito alla procedura di cui al comma 3, secondo il seguente ordine di preferenza: a) - g) (Omissis). 2. - 3. (Omissis). 4. Ottenuto tale benestare, il citato comandante autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 974 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , come modificato dal presente decreto: « Art. 974 (Norma finale). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreti del Ministero della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a procedura negoziata stipulate con il personale insegnante.».