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Decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 2012, n. 42 — Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (12G0062)

Decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 2012, n. Art. 2Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 , e' sostituito dal seguente: «Art. 4. Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 , nonche' quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), cosi' come modificata dall' articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 , e all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all' articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 . 3. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all' articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009 . 4. Nel rispetto dei principi di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 , al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di Presidente dell'Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance. 5. Presso l'Organismo e' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all' articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 . L'organizzazione interna dell'Ufficio e' definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale. 6. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 5 e' nominato con determinazione del Presidente dell'Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance. 7. All'ufficio di cui al comma 5 e' assegnato un contingente di personale non superiore a sette unita'. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 8. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.».

2. All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 , il comma 7 e' soppresso.

Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato DPR n 303 del 2001 , come modificato dal presente decreto: "Art. 6. Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione. 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonche' fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonche' fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 3. Il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 4. Il Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione e' nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali. 5. Il Capo della Segreteria, il segretario particolare del Ministro e quello dell'ufficio rapporti internazionali sono scelti fra persone anche estranee alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro. 6. I Capi degli Uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 7. (soppresso).".