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Decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 2012, n. 42 — Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (12G0062)

Decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 2012, n. Art. 5Disposizioni finali

In KraftAmtlicher Text

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 e la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 , sono soppresse.

Note all'art. 5: Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, del citato DPR n 303 del 2001 , come modificati dal presente decreto:: "Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed all' articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali; c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali; d) decreto legislativo n. 29 del 1993 : il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni; e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; f) (soppressa)." "Art. 2. Ministro ed Uffici di diretta collaborazione. 1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) la Segreteria del Ministro; d) la Segreteria tecnica del Ministro; e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione; f) (soppressa). g) l'Ufficio dei rapporti internazionali.".