Decreto del presidente della repubblica 14 febbraio 2012, n. Art. 3Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303
1. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 , i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, e' stabilito complessivamente in settantacinque unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unita' del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unita', esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 . Puo', altresi', essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilita' amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 .».
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato DPR n. 303 del 2001 , come sostituiti dal presente decreto: "1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, e' stabilito complessivamente in settantacinque unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unita' del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unita', esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 . Puo', altresi', essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilita' amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 .". Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del citato D. Lgs. n. 165 del 2001 : "6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".