Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 21Informazione
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all' art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995 , lo Stato Maggiore della Difesa acquisisce informazioni dalle altre Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995 .
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell' art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , lo Stato maggiore della Difesa procede ad appositi, preliminari incontri informativi con le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all' art. 7, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del provvedimento approvato, le sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Forza armata.
4. Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle principali unita' di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, puo' partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
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4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Annata a convocare, per una o piu' volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.
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5. Per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi precedenti, ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 , i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 2
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 7
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 8