Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 17Copertura assicurativa
1. Le disposizioni di cui all' art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , sono applicabili al personale delle Forze Armate.
Nota all'art. 17: - Si trascrive il testo dell' art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 : "Art. 15 (Copertura assicurativa). - 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati ai servizi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.".
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- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 27
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 43
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 44