Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 18Diritto allo studio
1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, e' esteso il contenuto dell' art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 .
Nota all'art. 18: - Si trascrive testo dell' art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 : "Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 78