Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 15Permessi brevi
1. Previa valutazione del superiore gerarchico, puo' essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, (( la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. ))
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- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 19
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 30
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 48
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 49
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 52