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Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 52Copertura assicurativa

TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni di cui all' art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Nota all'art. 52: - Il testo dell' art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 19.