Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 52Copertura assicurativa
TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).
1. Le disposizioni di cui all' art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Nota all'art. 52: - Il testo dell' art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 19.