Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 9Trattamento dei funghi Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352
1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.
2. L'elenco di cui all'allegato II puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. E' consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purche' riconosciuti commestibili dalla competente autorita' del Paese d'origine.
4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum, e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
6. Ogni confezione puo' contenere funghi di una o piu' specie.
Nota all'art. 9: - Il testo dell' art. 21 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 21. - 1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione puo' contenere funghi di una o piu' specie".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 21