Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 12Norme transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia e' consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purche' conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi cosi' confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.