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Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 391 — Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero

Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 Art. 8Propaganda elettorale

In KraftAmtlicher Text

1. La propaganda elettorale a mezzo degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, riferita a consultazioni svolgentisi in Italia, e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Nota all'art. 8: - Le disposizioni vigenti in tema di propaganda elettorale sono le seguenti: legge n. 515/1993, articoli 1 e 2 ; legge n. 448/1994 ; provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 23 aprile 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993); provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 26 gennaio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994); deliberazione del Senato della Repubblica 21 luglio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1994); decreto della Camera dei deputati 26 luglio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994); decreto-legge n. 182/1995 (non convertito in legge, sostituito, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386 , in corso di conversione in legge).