Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 Art. 7Responsabilita'
1. Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, e' responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate. Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e della legge 22 novembre 1973, n. 866 .
Nota all' art. 7: - La legge n. 633/1941 detta le norme generali sul diritto d'autore e la legge n. 866/1973 autorizza la ratifica della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.