Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 Art. 9D i v i e t i
1. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso gli impianti di cui all'art. 1, comma 1.
2. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, allo scopo di effettuare servizi per conto di terzi.
3. E' vietata la diffusione di programmi destinati al territorio nazionale.