Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 Art. 6C o n t r i b u t i
1. Il richiedente deve provvedere ad effettuare i seguenti versamenti a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
a) lire cinquemilioni, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo, a titolo di rimborso delle spese per istruttoria;
b) lire ventimilioni all'anno, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'espletamento dei necessari controlli amministrativi e tecnici.