Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 Art. 5Limitazione, validita' e rinnovo delle autorizzazioni
1. I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, non possono ottenere piu' di tre autorizzazioni. Per ciascuna autorizzazione non puo' essere irradiato piu' di un programma verso ogni zona CIRAF nella stessa ora, sia pure con l'uso di piu' frequenze.
2. L'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, e' rilasciata per un periodo di cinque anni e puo' essere rinnovata.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validita' dell'autorizzazione: il Ministero provvede entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda.