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Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 · Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 417 — Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali

Decreto del presidente della repubblica 5 luglio 1995, n. 41 Art. 47Autorizzazione per motivi di studio

Titolo ottavo SERVIZI AL PUBBLICO RIPRODUZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. L'autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio ancorche' integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti italiani e stranieri i quali all'atto della richiesta (modello 23), sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie che si intendono ottenere, sia che il materiale riprodotto non verra' usato per scopo di lucro o per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.

2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, e' dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto una autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalita' o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa al pubblico.

3. Ogni eventuale atto di trasferimento o utilizzazione incontrato con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione dei beni culturali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 61 del presente regolamento, i diritti stabiliti dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 , e relativi regolamenti di attuazione.